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Condizioni di vendita*

§1 Ambito di applicazione, forma

(1) Le presenti Condizioni Generali (CG) si applicano a tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti (di seguito "Cliente") se il Cliente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

(2) Le presenti CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili ("Merce"), indipendentemente dal fatto che la Merce sia prodotta da noi stessi o acquistata da fornitori (artt. 433, 651 BGB). Esse si applicano sempre nella versione valida al momento dell'ordine del cliente, in ogni caso nell'ultima versione comunicata al cliente in forma di testo, come accordo quadro anche per contratti futuri analoghi, senza che si debba fare riferimento ad esse in ogni singolo caso.

(3) Si applicano esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del cliente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica anche se effettuiamo la consegna al cliente senza riserve a conoscenza delle condizioni generali di contratto del cliente.

(4) Solo gli accordi individuali presi per iscritto con il cliente in singoli casi (compresi gli accordi collaterali, le integrazioni e le modifiche) hanno la precedenza sulle presenti CGC. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede il contratto scritto o la nostra conferma scritta.

(5) Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte del cliente in relazione al contratto, come la fissazione di un termine, la notifica di difetti, la cancellazione o la riduzione, devono essere effettuate per iscritto.

(6) Per forma scritta ai sensi delle presenti CGV si intende sempre il rispetto della forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione della parte dichiarante.

(7) I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.


§2 Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo fornito al cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, costi, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti - anche in formato elettronico - sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright.

(2) L'ordine della merce da parte del cliente è da considerarsi un'offerta contrattuale vincolante. Se non diversamente indicato nell'ordine o nell'accordo individuale stipulato tra le parti, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro 14 giorni dal suo ricevimento da parte nostra.

(3) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o con la consegna della merce al cliente.


§3 Termine di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente o specificato da noi al momento dell'accettazione dell'ordine.

(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente il cliente e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dal cliente. Un caso di mancata disponibilità del servizio in questo senso è da intendersi in particolare come mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o non siamo obbligati a procurare nel singolo caso.

(3) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna viene stabilito in base alle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte del cliente. Se siamo in ritardo nella consegna, il cliente può richiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. L'indennizzo forfettario ammonterà allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana di calendario di ritardo, ma non supererà complessivamente il 5% del valore di consegna della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che il cliente non ha subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore all'importo forfettario di cui sopra.

(4) Restano salvi i diritti del cliente ai sensi delle disposizioni del successivo punto 8 delle presenti CGC e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell'adempimento successivo).


§4 Consegna e trasferimento del rischio - mancata accettazione

(1) La consegna avviene franco magazzino. Il luogo di adempimento per la consegna e l'eventuale adempimento successivo è il nostro magazzino. Su richiesta e a spese del cliente, la merce viene spedita ad altra destinazione (vendita a destinazione). Se non diversamente concordato, siamo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare l'azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio).

(2) Il rischio di perdita e deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con spedizione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona altrimenti incaricata di effettuare la spedizione. Se il cliente è in ritardo nell'accettazione, questa equivale alla consegna.

(3) Se il cliente è in ritardo nell'accettazione, se non collabora o se la nostra consegna è ritardata per altri motivi di cui il cliente è responsabile, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive come i costi di stoccaggio.


§5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi correnti al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l'IVA di legge.

(2) In caso di vendita con spedizione ai sensi dell'art. 4 (1), le spese di trasporto franco magazzino e i costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dal cliente sono a carico del cliente, se non diversamente concordato con quest'ultimo in singoli casi. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico del Cliente, se non diversamente concordato con il Cliente in singoli casi.

(3) Il prezzo d'acquisto è esigibile immediatamente secondo le modalità di pagamento concordate.
Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, ciò include il pagamento tramite addebito diretto, carta di credito o pagamento anticipato. In deroga a quanto sopra, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato. Al più tardi, dichiareremo una riserva corrispondente insieme alla rispettiva conferma d'ordine.

(4) Il cliente è in mora allo scadere del periodo di pagamento di cui sopra. Durante il periodo di mora, sul prezzo d'acquisto verranno addebitati gli interessi di mora previsti dalla legge. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni causati dalla mora. Il nostro diritto nei confronti dei commercianti per gli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) rimane inalterato.

(5) Il cliente ha diritto a compensazioni o a diritti di ritenzione solo se il suo credito è stato legalmente stabilito o è incontestato. In caso di vizi della fornitura, i diritti del cliente rimangono inalterati, in particolare in conformità alle disposizioni del successivo § 7 (6) frase 2 delle presenti CGC.

(6) Se dopo la stipula del contratto risulta che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è compromesso dall'incapacità di pagamento del cliente, ad esempio a causa di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, siamo autorizzati a rifiutare l'adempimento ai sensi delle disposizioni di legge e, se necessario dopo aver fissato un termine, a recedere dal contratto (§ 321 BGB).


§6 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).

(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi o ceduta in garanzia fino al completo pagamento dei crediti garantiti. Il cliente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura d'insolvenza o se terzi sequestrano la merce di nostra proprietà.

(3) In caso di violazione del contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione della merce non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recedere dal contratto. Se il cliente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato al cliente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se la fissazione di tale termine è superflua ai sensi delle disposizioni di legge.

(4) Il cliente è autorizzato a rivendere e/o trattare la merce con riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale fino alla revoca di cui al punto (c). In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

a) Il cliente ci cede a titolo di garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi del cliente di cui al paragrafo 2 si applicano anche in considerazione dei crediti ceduti.

b) Il cliente rimane autorizzato a riscuotere il credito in aggiunta a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non vi è alcuna carenza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto in conformità al paragrafo 3. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. In questo caso, avremo anche il diritto di revocare l'autorizzazione del cliente alla rivendita e alla lavorazione della merce con riserva di proprietà.

c) Se il valore di realizzo delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta del cliente sbloccheremo garanzie di nostra scelta.


§7 Rivendicazioni per difetti materiali e vizi di proprietà

(1) Le disposizioni di legge si applicano ai diritti del cliente in caso di difetti materiali e di titoli di proprietà (comprese le consegne errate e brevi e le istruzioni di montaggio difettose), se non diversamente specificato di seguito. Restano ferme le disposizioni di legge speciali per la consegna finale della merce a un consumatore (ricorso del fornitore ai sensi dei §§ 478, 479 BGB).

(2) La base della nostra responsabilità per i difetti è soprattutto l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare sulla nostra homepage Internet) sono considerate un accordo sulla qualità della merce.

(3) Nel caso in cui la qualità non sia stata concordata, si valuterà in base alle disposizioni di legge se esiste o meno un difetto (§ 434 Par. 1 S. 2 e 3 BGB). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da terzi, come ad esempio le dichiarazioni pubblicitarie.

(4) I reclami del cliente per i difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi di controllo e di reclamo previsti dalla legge ai sensi dei §§ 377, 381 HGB. Il cliente è tenuto a controllare la merce in arrivo. Se si scopre un difetto al momento della consegna, durante il controllo nell'ambito dell'ispezione della merce in arrivo o in un momento successivo, dobbiamo comunicarlo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili durante l'ispezione entro lo stesso termine dalla scoperta. Se il cliente non effettua un'ispezione adeguata e/o non denuncia i difetti, la nostra responsabilità per i difetti non denunciati o non denunciati in tempo utile o non denunciati correttamente è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge.

(5) Se l'articolo consegnato è difettoso, possiamo scegliere se fornire un adempimento successivo eliminando il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna sostitutiva). Resta fermo il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge.

(6) Siamo autorizzati a subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto da parte del cliente.

(7) Il cliente è tenuto a concederci il tempo e la possibilità necessari per l'adempimento successivo, in particolare per consegnare la merce rifiutata a scopo di controllo. In caso di fornitura sostitutiva, il cliente deve restituirci l'articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende la rimozione dell'articolo difettoso o la sua reinstallazione, a meno che non fossimo obbligati per contratto a installarlo.

(8) Le spese necessarie per l'ispezione e l'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale (non i costi di rimozione e di installazione), sono a nostro carico, qualora si riscontri un difetto. Il cliente dovrà anticipare tali spese. Possiamo richiedere al cliente il risarcimento dei costi sostenuti a causa della richiesta ingiustificata di eliminare il difetto (in particolare i costi di ispezione), a meno che la mancanza di difetto non fosse riconoscibile dal cliente.

(9) In casi urgenti, ad esempio se la sicurezza operativa è compromessa o per evitare danni sproporzionati, il cliente ha il diritto di eliminare da solo il difetto e di richiedere a noi il risarcimento delle spese oggettivamente necessarie. L'auto-rimedio deve essere notificato immediatamente, se possibile in anticipo, a noi. Il diritto all'auto-rimedio non si applica se avremmo il diritto di rifiutare un adempimento successivo corrispondente in conformità alle disposizioni di legge.

(10) Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole fissato dal cliente per l'adempimento successivo è scaduto senza successo o non è possibile ai sensi delle disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di difetti insignificanti, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.

(11) I diritti del cliente per il risarcimento dei danni o per l'indennizzo di spese inutili sussistono solo ai sensi del punto 8, anche in caso di difetti, e sono altrimenti esclusi.


§8 Informazioni sul prodotto

Al momento della consegna, forniremo al cliente tutte le informazioni legali necessarie sull'oggetto dell'acquisto. Ciò include tutte le informazioni previste dalla scheda tecnica del prodotto, comprese le informazioni sulle certificazioni del prodotto al momento della vendita al cliente.

Il cliente è tenuto a riprodurre sempre queste informazioni in modo completo e corretto e ci terrà indenni da tutte le rivendicazioni di terzi, indipendentemente dai motivi legali, che ci vengono mosse a causa dell'utilizzo di informazioni sul prodotto incomplete, errate o non aggiornate nella pubblicità o nel supplemento al prodotto.


§9 Obbligo dei fornitori a monte di adempiere agli obblighi di due diligence in conformità alla legge sulla due diligence della catena di fornitura (LKSG)

Nelle nostre Condizioni Generali di Acquisto, obblighiamo sempre i nostri fornitori, indipendentemente dalla loro sede o dal luogo di produzione, a rispettare le norme fondamentali del lavoro dell'ILO in conformità alle convenzioni ILO nn. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182, al rispetto dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, al rispetto della Convenzione di Minamata, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) e al rispetto delle disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, e successive modifiche.

Nelle nostre Condizioni Generali di Acquisto, richiediamo inoltre ai nostri fornitori di controllare il rispetto di queste disposizioni adottando precauzioni e misure adeguate. Queste includono la nomina di un responsabile dei rischi all'interno dell'azienda, l'analisi periodica dei rischi, l'istituzione di un ufficio reclami e di una procedura interna di reclamo, la documentazione e il resoconto periodico alla direzione da parte del responsabile dei rischi e dell'ufficio reclami, nonché la creazione di misure correttive adeguate nel caso in cui si venga a conoscenza di violazioni delle suddette disposizioni internazionali in materia di diritti umani e protezione ambientale. Inoltre, i fornitori a monte sono tenuti a informarci immediatamente delle violazioni riscontrate e delle misure adottate per porvi rimedio. Da parte nostra, ci impegniamo a trasmettere immediatamente queste informazioni al nostro cliente.


§10 Responsabilità

(1) In caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, rispondiamo solo in base alle disposizioni di legge, se non diversamente previsto nelle presenti CG, in particolare nelle seguenti disposizioni.

(2) In caso di dolo e colpa grave rispondiamo dei danni, indipendentemente dalla motivazione giuridica, nell'ambito della responsabilità per colpa. In caso di semplice negligenza, siamo responsabili, con riserva di un livello di responsabilità più blando in conformità alle disposizioni di legge (ad esempio per la cura dei propri affari), soltanto

a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,

b) per danni derivanti dalla violazione non irrilevante di un obbligo contrattuale sostanziale; in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi;

c) per danni dovuti a difetti dell'articolo acquistato, laddove la nostra responsabilità per i difetti materiali e i vizi di proprietà è limitata al prezzo di acquisto.

(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 2 si applicano anche alle violazioni di obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicano se abbiamo occultato in modo fraudolento un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per i diritti del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

(4) Il cliente può recedere o sciogliere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se la violazione degli obblighi è imputabile a noi. In caso contrario, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.


§11 Condizioni per i buoni promozionali

Le seguenti condizioni si applicano solo ai buoni promozionali, se non diversamente indicato sul buono. Non si applicano ai buoni merce (cioè ai buoni acquistati a pagamento, ad esempio come regalo):

a) I buoni promozionali possono essere utilizzati solo nel nostro negozio online. Per riscattare un buono, è necessario utilizzare lo stesso indirizzo e-mail per l'acquisto per il quale è stato inviato il buono. I buoni non possono essere trasferiti. È possibile riscuotere un solo buono per ordine. I buoni non possono essere combinati o riscossi in contanti e non producono interessi.

b) Il periodo di validità e, se applicabile, il valore minimo dell'ordine (IVA inclusa, escluse le spese di spedizione e le commissioni) saranno comunicati durante la promozione del buono.

c) Il valore del buono sarà assegnato proporzionalmente alla merce ordinata. In caso di restituzione di singoli articoli, il buono verrà accreditato proporzionalmente al prezzo della merce restituita. Se un buono è legato a un valore minimo dell'ordine, questo deve essere raggiunto anche in caso di restituzione parziale della merce. In caso contrario, il valore del buono non verrà accreditato. Se la merce viene restituita, l'importo accreditato sul buono promozionale non verrà rimborsato e il buono non potrà essere riutilizzato.


§12 Termine di prescrizione

(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.

(2) Ciò non pregiudica altre disposizioni di legge speciali sulla prescrizione (in particolare il § 438 comma 1 n. 1, comma 3, §§ 444, 479 BGB), che non possono essere derogate.

(3) I suddetti termini di prescrizione del diritto di compravendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del cliente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Le richieste di risarcimento danni da parte del cliente, ai sensi della clausola 8, comma 2, frase 1 e frase 2, lettera a), e ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, cadono in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.


§13 Scelta del diritto e foro competente

(1) Alle presenti CGV e al rapporto contrattuale tra noi e il cliente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

(2) Se il cliente è un commerciante ai sensi delle disposizioni del Codice commerciale tedesco o un imprenditore ai sensi del § 14 BGB, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, la nostra sede legale a Vaihingen/Enz - anche a livello internazionale - sarà il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. In deroga a ciò, saremo autorizzati, a nostra discrezione, a intentare un'azione al posto del luogo di adempimento dell'obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale prevalente, oppure al foro generale del cliente. Le giurisdizioni prioritarie esclusive rimangono inalterate.

 

Stato: marzo 2024

 


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